Lo Studio Medico Sammarra S.r.l., con i suoi Medici Autorizzati e con un’efficiente organizzazione, è in grado di rispondere in modo adeguato e globale alle problematiche della Radioprotezione Medica, in strutture sanitarie complesse e semplici.

E’ dal 1979 che il Dr Sammarra prima, e lo Studio Sammarra dopo, garantiscono la sorveglianza Medica dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti.

La radioprotezione ha come “fine” la sorveglianza sanitaria per la tutela della salute del lavoratore esposto al rischio da radiazioni ionizzanti. Ricordiamo che fino al 1956, anno in cui fu emanato il D.P.R. n. 303, questa branca della Medicina del lavoro era ancora maggiormente orientata verso una ricerca e diagnosi precoce di possibili tecnopatie, che non verso una prevenzione delle stesse.

Successivamente con il DPR 185 del 1964 la sorveglianza medica per i lavoratori esposti professionalmente alle radiazioni ionizzanti cominciò ad indirizzarsi verso la valutazione di una idoneità a sopportare il rischio, trascurando sostanzialmente l’importanza dell’accertamento di eventuali danni. Negli anni successivi, altre disposizioni di legge, in primis il D. Lgs. 230 del 1995, hanno sempre più rafforzato la visione di tipo preventivo.

Con il D.Lgs. n. 626/1994 questo concetto è stato esteso a tutta la medicina del lavoro, anche nei confronti di attività lavorative in precedenza non tutelate.

Nell’ottica delle più recenti leggi in materia di medicina del lavoro, l’attività del Medico Autorizzato si è ampliata e richiede un’organizzazione aziendale finalizzata all’adempimento dell’obiettivo primario vale a dire garantire al lavoratore uno stato di benessere. L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), nel suo atto costitutivo del 1945, ha definito “la salute lavorativa come uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplicemente assenza di malattia ed infermità”.

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, uno degli strumenti più importanti è costituito proprio dalla sorveglianza sanitaria, la quale è effettuata, nei casi previsti dalla normativa vigente, dal Medico autorizzato e comprende gli accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati e gli accertamenti periodici per controllare il loro stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

L’attività, quindi, del Medico autorizzato (M.A.) soprattutto alla luce delle più recenti leggi in materia di medicina del lavoro è molto ampia e quindi non è limitata alla sola esecuzione della visita medica, che rimane sempre il momento più importante, ma intesa come atto di prevenzione secondaria, in quanto il suo scopo è quello di fare in modo che l’agente nocivo (raggi x) con cui il lavoratore viene a contatto per motivi professionali, non determini uno stato di malattia. Nel nostro caso la prevenzione primaria è rappresentata da quelle azioni utili ad evitare l’esposizione del lavoratore all’agente nocivo; poiché questa prevenzione non può essere totale, si rende necessaria la visita medica che ha lo scopo di ottimizzare il rapporto uomo-lavoro e di valutare la compatibilità tra l’esposizione al rischio e lo stato di salute del lavoratore.

Visite mediche, preventive e periodiche, non vanno quindi considerate come eventuale selezione di soggetti più capaci o resistenti né tanto meno come attività atta a tutelare interessi estranei al lavoratore o, peggio, riguardanti la sua produttività.

Lo Studio Medico Sammarra offre:

A) Attività del medico autorizzato

  1. Valutazione dei parametri clinico-biologici lontani da quelli del cosiddetto “uomo standard” per il quale sono stati elaborati tutti i parametri protezionistici. Il rischio “accettabile” per l’uomo di riferimento, può divenire inaccettabile per i soggetti che presentino scostamenti significativi dalla norma.

  2. Valutazione non di ciò che è accaduto ma di ciò che potrebbe accadere.

  3. Identificato l’agente nocivo per il quale la sorveglianza sanitaria è obbligatoria, deve istituire ed aggiornare il documento sanitario personale (DOSP) con:

    • visita preventiva prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione

    • visita periodica; di norma ogni 6 mesi ( cat A) oppure 12 mesi ( cat B)

    • periodicità diversa: il M. A. può decidere una periodicità diversa, riportando un’adeguata motivazione sul DOSP

    • visita finale alla cessazione del rapporto di lavoro fornendo al lavoratore indicazioni su prescrizioni mediche da osservare

    • aggiornare il DOSP con i dati relativi alla sorveglianza medica e ad eventuali rischi consensuali (raffronto con i dati della medicina del lavoro) riportati con le caratteristiche definite dall’allegato XI del DLgs 230/ 95

B) Attività amministrativa

    • istituire una scheda identificativa dell’azienda committente

    • programmare gli accertamenti clinico-biologici, specialistici e strumentali, complementari alla visita e mirati al rischio specifico, secondo la filosofia della moderna sorveglianza sanitaria

    • comunicare all’azienda committente il tabulato riassuntivo degli esiti delle visite mediche, riportando le prescrizioni o i consigli per ogni singolo lavoratore

    • comunicare al lavoratore, con posta Pec, il giudizio della visita oppure spedirli al datore di lavoro

    • informare i lavoratori sui rischi presenti in ambiente di lavoro e dei provvedimenti programmati da adottare.

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